Bonus Pubblicità 2020

Modalità per richiedere il Bonus Pubblicità 2020 entro il 30 Settembre 2020. Tutte le ultime novità previste dal Decreto Rilancio.

Il Bonus Pubblicità è erogato sotto forma di credito d’imposta ed è da utilizzarsi esclusivamente in compensazione sul Modello F24. E’ possibile riceve sottoforma di sconto fiscale il 50% di quello che si spende in pubblicità nel 2020 indicando in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900. L’istituzione del bonus con il recente “Decreto Rilancio” incentiva l’investimento promozionale e ha l’obiettivo di sostenere le aziende ed i professionisti a crescere, usufruendo dei mezzi pubblicitari come giornali (digitali e cartacei), televisioni e radio con lo scopo di aumentare il fatturato.

Come richiederlo?
  • Dal giorno 1 al 30 settembre 2020 si deve effettuare la prenotazione presso l’Agenzia delle Entrate del Bonus.
    Si dovrà chiedere di riservare delle risorse per la propria domanda, tramite l’apposita “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, nella quale si riportano le spese programmate e sostenute per le campagne pubblicitarie durante il corso del 2020.
    Il dipartimento per l’informazione e l’editoria comporrà la lista dei richiedenti che verranno ammessi a ricevere il credito d’imposta l’anno successivo, riportando la cifra teoricamente ottenibile.
  • Entro il 31 gennaio 2021 si dovrà presentare la domanda di accesso al credito tramite la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, presentando il totale delle spese effettivamente sostenute in pubblicità durante il corso del 2020.

L’invio delle prenotazioni è fissato per quest’anno dal 1 al 30 settembre 2020. Le domande inviate entro il termine del 31 marzo 2021 restano comunque valide e il calcolo del credito di imposta sarà adeguato automaticamente.

Chi può accedere?
  • I soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo
  • Gli enti non commerciali

Entrambe le categorie devono effettuare investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC

Requisiti

Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali), nella  misura  del 50% del valore degli investimenti effettuati (a “regime”, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole emedie imprese e start up innovativearticolo 57-bis del dl n.50/2017): non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”. Viene meno, di conseguenza, anche il requisito del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore di almeno l’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).